Art. 1.
(Disponibilità di schermi cinematografici).

      1. Nel settore dell'esercizio cinematografico, l'effettuazione di una delle operazioni di cui all'articolo 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che determina la concentrazione in capo a uno stesso soggetto, anche attraverso altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, ovvero l'acquisizione del controllo di fatto, in via diretta o indiretta, di un numero di schermi cinematografici superiore al 20 per cento degli schermi operanti nel territorio nazionale, rappresenta costituzione o rafforzamento di posizione dominante sul mercato nazionale e comporta l'obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ne valuta le conseguenze ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 287 del 1990, accertando eventuali effetti distorsivi della concorrenza in modo sostanziale e durevole.
      2. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 16 per cento nel caso in cui il soggetto, o altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, svolga contestualmente attività di distribuzione di opere cinematografiche.
      3. Costituisce soglia di attenzione per l'accertamento di eventuali effetti distorsivi della concorrenza in modo sostanziale e durevole derivanti dalla costituzione o dal rafforzamento di posizione dominante, ai sensi del comma 1, il superamento delle percentuali di cui ai commi 1 e 2 nelle seguenti misure:

          a) aumentate della metà, con riferimento agli schermi cinematografici presenti nel territorio delle province con una popolazione superiore a 500.000 abitanti;

          b) raddoppiate, con riferimento agli schermi cinematografici presenti nel territorio

 

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delle province con una popolazione compresa tra 200.000 e 500.000 abitanti, ovvero in altri mercati locali costituenti parte rilevante del mercato, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato identifica alla luce delle evoluzioni del sistema cinematografico nazionale.

      4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento a quanto previsto dal presente articolo, provvede ai sensi degli articoli 6, 16, 17, 18 e 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Fuori dei casi indicati ai commi 1, 2 e 3, resta fermo il potere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di verificare la sussistenza di ulteriori casi di costituzione o di rafforzamento di posizione dominante sul mercato nazionale, nel settore dell'esercizio cinematografico. Gli eventuali effetti distorsivi della concorrenza sono analizzati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, attraverso una valutazione articolata delle caratteristiche del mercato considerato rilevante, effettuata utilizzando parametri quali: quantità e rilevanza dei concorrenti, condizioni di accesso al mercato, livello di integrazione verticale, quantità e tipologia dei film immessi, anche in considerazione delle specificità del settore e previo eventuale parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione agli aspetti connessi con il pluralismo espressivo e culturale.
      5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, devono essere in ogni caso preventivamente comunicate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere o a controllare direttamente o indirettamente:

          a) in ognuna delle province con una popolazione superiore a 500.000 abitanti, una quota di mercato superiore al 30 per cento dell'incasso cinematografico lordo e, contemporaneamente, al 20 per cento del numero degli schermi cinematografici ivi in attività;

 

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          b) in ognuna delle province con una popolazione compresa tra 200.000 e 500.000 abitanti, ovvero in altri mercati locali costituenti parte rilevante del mercato, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato identifica alla luce delle evoluzioni del sistema cinematografico nazionale, una quota di mercato superiore al 40 per cento dell'incasso cinematografico lordo e, contemporaneamente, al 30 per cento del numero degli schermi cinematografici ivi in attività. In tali casi, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ai sensi di quanto previsto dal comma 4.